Medicina Nucleare - Informazioni ai medici

La direttiva UE 97/43 stabilisce i principi generali della protezione dalle radiazioni di soggetti sottoposti ad esposizioni radianti per indagini di carattere medico.

La Direttiva 97/43 è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 187 del 26 maggio 2000.

DLgs_187_26.5.00.pdf

La protezione del rischio da radiazioni costituisce oggi un ottimo esempio di come possano essere trattati gli aspetti sanitari che quasi sempre accompagnano lo sviluppo e l'evoluzione di nuove tecnologie.

Nella direttiva si fa riferimento ai principali cardini della Radioprotezione: la GIUSTIFICAZIONE della indagine, la OTTIMIZZAZIONE (dal punto di vista tecnico) e la LIMITAZIONE DELLE DOSI.

Il principio di giustificazione è così esplicitato nell'art. 3 del D.Lgs. 187/00:
  1. È vietata l'esposizione non giustificata.
  2. Le esposizioni mediche devono mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività rispetto al danno alla persona che l'esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano un'esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti.
In particolare:
  • tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate preliminarmente prima di essere generalmente adottate;
  • i tipi di pratiche esistenti che comportano esposizioni mediche possono essere riveduti ogni qualvolta vengano acquisite prove nuove e rilevanti circa la loro efficacia o le loro conseguenze;
  • il processo di giustificazione preliminare e di revisione delle pratiche deve svolgersi nell'ambito dell'attività professionale specialistica tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica.
Il D.Lgs. 187/00 prende in considerazione la richiesta di prestazioni radiologiche definendo regole atte a garantire l'appropriatezza delle richieste sotto il profilo protezionistico; in particolare detta regole pratiche per la compilazione, valutazione ed accoglimento delle richieste radiologiche.
  • la richiesta di prestazioni può essere avanzata solo da chi ha titolo per farla. Il D.Lgs. 187/00 riserva la richiesta al "prescrivente" definito (Art. 2.1) come il medico chirurgo e l'odontoiatra iscritti nei rispettivi albi.
  • il "prescrivente" medico od odontoiatra deve possedere nozioni adeguate per una corretta prescrizione.

L'Art. 7.1 obbliga all'introduzione dell'insegnamento della radioprotezione medica nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria.

In questa pubblicazione si fa riferimento a linee guida per indagini di diagnostica per immagini con esposizione alle radiazioni ionizzanti in modo che tutti gli esami siano giustificati ed ottimizzati. L'obiettivo primario che si attende dall'utilizzo di linee guida è la riduzione del numero di esami inappropriatamente richiesti ed eseguiti. Tali sono quelli che non valgono ad aggiungere valore al sospetto diagnostico del clinico né a correggerlo, così come quelli che non sono utili a modificare la gestione clinica del paziente. Questi esami conducono allo spreco di risorse già limitate, all'allungamento dei tempi di attesa e, se eseguiti con radiazioni ionizzanti, ad una indebita irradiazione del paziente e ad un aumento della dose collettiva alla popolazione.

Obiettivo secondario ma non meno importante è quello di contribuire a migliorare ed incrementare i contatti tra il medico curante e lo specialista in DPI nell'ottica della ottimizzazione dei percorsi diagnostici e quindi di una migliore utilizzazione delle risorse con rilevante benefico sia per la salute individuale sia per i costi sostenuti dal SSN.

L’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) ha emanato le seguenti linee guida procedurali:
http://www.aimn.it/pubblicazioni/LG/LGP_AIMN.pdf.

Azienda USL della Valle d’Aosta